Nell'indifferenza dei sindaci della provincia, ma grazie ad una entusiasmante sottoscrizione popolare a firma di Comitati, Medicina democratica, Legambiente, Pro Natura, consiglieri regionali, è stato presentato al TAR Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ricorso contro il Ministero dello Sviluppo Economico e l’ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e nei confronti della SOGIN Società Gestione Impianti Nucleari SpA (ex Fabbricazioni Nucleari), per l’annullamento, previa sospensione, del decreto 27/11/2008 del Ministero stesso, eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale.
Con la complicità del Comune, della Provincia e della Regione, infatti tale decreto, invece della bonifica totale del territorio, autorizzerebbe la demolizione dell’impianto di fabbricazione di combustibili nucleari di Bosco Marengo (Alessandria) e la conseguente costituzione di un deposito di rifiuti radioattivi: definito “temporaneo” ma a tempo indeterminato e in luogo assolutamente inidoneo allo scopo, cioè non sicuro.
Invece il decreto legge 314/2003 dispone che la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi debba avvenire garantendo la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché la tutela dell’ambiente dalle radiazioni ionizzanti esclusivamente presso Deposito nazionale: da individuare in zona con assolute caratteristiche geomorfologiche e antropiche. Che non sono quelle di Bosco Marengo: non a caso manca la VIA Valutazione di Impatto Ambientale.
Si consideri, a proposito di “temporaneità”, che i tempi di decadimento radioattivo di tali rifiuti variano rispettivamente nell’ordine di alcune decine di anni (rifiuti di prima categoria), di alcune centinaia di anni (seconda categoria), di alcune migliaia di anni e oltre (terza categoria).
Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico è illegittimo perché, in contrasto con il decreto legge 17/3/95 n. 230, non prevede la definitiva bonifica del sito di Bosco Marengo, il suo rilascio "prato verde" privo di vincoli di natura radiologica, in quanto non prevede il conferimento in ottemperanza alla legge 314 dei rifiuti al Deposito nazionale: inesistente, neppure individuato.
Dunque i materiali radioattivi già presenti a Bosco, insieme a quelli derivanti dallo smantellamento dell’impianto, verrebbero immobilizzati in una matrice cementizia collocata in fusti in acciaio e vasche di calcestruzzo armato, all’interno di locali assolutamente inidonei, ipotesi che una Valutazione di impatto ambientale escluderebbe, e rappresenterebbero, insieme alle attività di demolizione, un ulteriore e ingiustificato gravissimo e irrecuperabile pericolo di tipo radiologico per l’ambiente e per la salute di Bosco Marengo e provincia di Alessandria (ex articolo 32 della Costituzione).
Perciò, oltre all’annullamento del procedimento di disattivazione, il ricorso ha chiesto, con istanza cautelare, di sospendere immediatamente l’esecuzione del procedimento impegnato. Il Tar ha accolto. Bocciando le memorie e i documenti del Governo e della Sogin, nonchè l'intervento ad opponendum della Regione Piemonte.
P.S. Il ricorso richiama la violazione in vari commi e articoli del D.L. 14/11/2003 n. 314 convertito dalla L. 24/12/2003 n. 368, in combinato disposto con la L. 23/8/2004 n. 239; del D.Lgs 17/3/95 n. 230; del D.Lgs 3/4/2006 n.152, degli artt. 3, 5, 9, 32, 97, 114, 118, 120 della Costituzione.