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LEGGE DI REGOLAMENTAZIONE DELL’INICISO 2 DELL’ARTICOLO 47 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
INTRODUZIONE
Il presente documento che viene sottoposto all’attenzione del Parlamento Nazionale ha la funzione di regolamentare l’inciso N. 2 dell’art. 27 della Costituzione della Repubblica.
Il testo riprende i principi e gli obiettivi che devono essere inclusi in una Politica delle Acque nel nostro paese.
Questo progetto di legge è stato formulato seguendo le disposizioni stabilite nell’ART. 330 della Legge di Bilancio N. 17.930 del 19 dicembre 2005 nel quale si stabilisce la creazione della Direzione Nazionale delle Acque e del Trattamento (DINASA) nell’ambito del Ministero delle Abitazioni, Ordinamento Territoriale ed Ambiente (MVOTMA).
Per l’elaborazione del documento sono stati considerati studi ed apporti di diverse istituzioni competenti nella gestione e controllo sulla qualità delle acque a livello nazionale e locale.
ANTECEDENTI
L’esperienza sviluppata a livello statale in relazione alle risorse idriche risale ad oltre un secolo, principalmente in relazione al monitoraggio delle acque atmosferiche e superficiali.
Per questo osserviamo che, nel nostro paese, la gestione delle risorse idriche è di competenza di diversi organismi nazionali e locali che intervengono a vari livelli con maggior o minor grado di responsabilità.
A livello nazionale si mantiene vigente il Codice delle Acque approvato attraverso il Decreto Legge n. 14.859 e il corrispondente decreto di regolamentazione n. 253/979 che definisce il Potere Esecutivo l’autorità nazionale in materia di politica delle acque.
A sua volta, a questo codice sono state fatte delle aggiunte in merito alle acque per irrigazione, attraverso la legge n. 16858 ed il decreto 404/2001, la legge sul Suolo, la legge su Ambiente, Biodiversità, Valutazione di Impatto Ambientale, etc… incorporando alla gestione dei corpi d’acque ed ai bacini diverse visioni disciplinari e di settore.
Oltre alla partecipazione delle differenti istituzioni competenti nella gestione e nel controllo della quantità e qualità dell’acqua a livello nazionale e locale, sia in relazione all’acqua atmosferica che in relazione all’acqua del suolo o in relazione ai corpi d’acqua, esistono due imprese pubbliche che sono utenti dirette delle risorse idriche, OSE ed UTE, le quali si sono occupate di un monitoraggio sistematico di riserve acquifere, laghi, fiumi, ruscelli che utilizzano e dei rispettivi bacini.
In aggiunta, risulta necessario stabilire un coordinamento interistituzionale efficiente, che tenda a raggiungere la sostenibilità economica ed ambientale della risorsa acqua in modo da integrare diverse politiche: ambientali, territoriali, sociali, economiche, agricole ed industriali.
A partire dalla creazione della Direzione Nazionale della Acque e del Trattamento (DINASA) nell’anno 2005 sono stati concepiti i mandati stabiliti dalla legge di Bilancio n. 17.930 del dicembre 2005.
Seguendo le linee politiche della DINASA, è iniziato il lavoro della Commissione di Consulenza per le Acque e del Trattamento (COASAS), assicurando la partecipazione di attori pubblici e privati, rappresentanti del governo e della società civile coinvolti nella problema dell’acqua.
Formalmente la COASAS ha iniziato a lavorare nel maggio 2007 per l’elaborazione di questo Anteprogetto di Legge, costituito da VIII capitoli:
Nel Capitolo I) si riprende la necessità di formulare una Politica Nazione sulle Acque che assicuri un rapido coordinamento tra i differenti attori di governo, gli utenti e la società civile con l’obiettivo di assicurare la sostenibilità economica ed ambientale nell’uso della risorsa.
I principi presenti nel Capitolo II) rappresentano postulati basici che serviranno da guida per definire le politiche che devono essere realizzate. Questi postulati serviranno da criterio interpretativo ed integrativo per risolvere controversie eventuali durante l’applicazione delle norme.
La politica Nazionale sulle Acque farà uso di differenti strumenti descritti nel Capitolo III). In questo senso, si riafferma il diritto al pagamento del canone per l’uso e lo sfruttamento di acque pubbliche previsto nel codice delle acque, in particolare nell’Art. 3 comma 5, dove si stabilisce il destino dei fondi recuperati.
Capitolo IV) Tra breve si svilupperà il tema
Capitolo V) Tra breve si svilupperà il tema
Capitolo VI) Tra breve si svilupperà il tema
Il testo contiene una novità, definita nel Capitolo VII) in relazione all’importanza del monitoraggio e di un sistema di informazione e di accesso a quest’ultimo.
Questa iniziativa possiede due aspetti. Da una parte propone una nuova strategia relativa ad una attiva partecipazione degli utenti delle risorse idriche. In questo senso, si stabilisce che gli utenti che partecipano ad azioni che compromettono in qualche modo il ciclo idrologico dovranno farsi carico del monitoraggio sistematico delle fonti d’acqua che utilizzano.
In secondo luogo, si prevede l’accesso pubblico ad una banca dati che conterrà le misure relative al ciclo idrologico, informazione che sarà a disposizione del Sistema Nazionale di Informazione Idrica (base pubblica in accordo con le politiche di stato).
In fine, merita una menzione speciale il capitolo VIII) che definisce la creazione di un Consiglio Nazionale su Acqua, Ambiente e Territorio con l’obiettivo di facilitare un processo di istituzionalizzazione dei coordinamenti delle diverse strutture del Potere Esecutivo che si occupano delle risorse naturali, della biodiversità, del territorio, etc… A partire da una visione internazionale delle risorse idriche, il progetto di legge prevede la creazione dei Consigli Regionali delle Risorse Idriche.
Da un lato questo progetto riprende la necessità di rafforzare il lavoro di supervisione e controllo della qualità delle risorse idriche. Per raggiungere questo obiettivo, si suggerisce – come alternativa decentralizzata e partecipativa – la creazione delle Commissioni di Bacino, che saranno costituite da attori rappresentativi dell’area interessata dal corrispondente bacino.
In questo modo si potranno portare avanti iniziative d’interesse comune legate all’irrigazione, al settore energetico ed all’approvvigionamento dell’acqua per la popolazione.
Le Commissioni di Bacino funzioneranno come commissioni di Consulenza dei Consigli Regionali.
Alla luce della riforma dell’articolo 47 e del presente progetto di legge è necessario realizzare una revisione di varie normative, in particolare del Codice delle Acqua, specialmente in relazione al regime di proprietà delle acque.
LEGGE DI REGOLAMENTAZIONE DEL PARAGRAFO 2° DELL'ARTICOLO 47 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Artícolo 1- (oggetto) la presente legge stabilisce i principi rettori della politica nazionale dell'acqua, dando compimento al mandato costituzionale del 2° paragrafo dell'articolo 47 della Costituzione della Repubblica
Artícolo 2- Spetta al Ministero dell’Ambiente (MVOTMA) proporre al Potere Esecutivo la Politica Nazionale dell'Acqua
Artícolo 3- La Politica Nazionale dell'Acqua comprende la gestione delle risorse idriche, i servizi e gli usi connessi all'acqua
Artículo 4- L'acqua è una risorsa naturale essenziale per la vita. L'acceso all'acqua potabile ed al trattamento delle acque reflue sono diritti umani fondamentali riconoscibili nell'articolo 47, paragrafo secondo della Costituzione della Repubblica
Artícolo 5- Tutti gli abitanti hanno diritto all'accesso all'acqua potabile ed ai servizi igienici. Lo Stato porrà in essere le garanzie necessarie all'attuazione di questi diritti.
Artículo 6- Ogni persona dovrà astenersi dal provocare qualsiasi impatto ambientale negativo o nocivo per le risorse idriche, adottando ogni mezzo di prevenzione e di precauzione necessario.
CAPITOLO II
PRINCIPI
Artícolo 7- La Politica nazionale dell'Acqua avrà i seguenti principi:
a) La gestione sostenibile, solidale con le generazioni future, delle risorse idriche e la preservazione del ciclo idrológico, sono principi di interesse generale.
b) Le risorse idriche sono risorse naturali e come tali richiedono una gestione integrata che contempli gli aspetti sociali, economici ed ambientali.
c) Dinnanzi al rischio di danno grave verso le risorse idriche, non sarà possibile addurre la mancanza di certezza tecnica o scientifica come esimente per la non adozione della azioni di prevenzione, mitigazione e recupero necessarie.
d) Il danno qualitativo o quantitativo a qualsiasi risorsa idrica farà si che chi lo ha provocato si assuma le sue responsabilità
e) Le politiche di decentralizzazione, ordinamento territoriale e sviluppo sostenibile dovranno partire dal riconoscimento del bacino idrografico come unità di attuazione per la pianificazione, controllo e gestione delle risorse idriche
f) L'educazione ambientale costituisce uno strumento sociale per la promozione dell'uso responsabile, efficiente e sostenibile delle risose idriche nelle loro distinte dimensioni: sociale, ambientale, culturale, economica e produttiva
g) La fornitura di acqua potabile alla popolazione è la priorità principale dell'utilizzo delle risorse idriche. I restanti usi si determineranno tenendo conto delle priorità che si stabiliscano per regione, bacino idrogeografico e falda idrica.
h) Equità, accessibilità, solidarietà e sostentabilità costituiscono criteri direttivi che tuteleranno l'accesso e l'utilizzo dell'acqua
i) L'impronta legale vigente in materia di acque deve essere consonante con l'evoluzione della conoscenza tecnico – scientifica.
j) Le strategie di coordinamento e di cooperazione internazionale risultano indispensabile per una gestione sostenibile delle risorse idriche condivise con altri Stati, promuovendo in ogni istanza i principi stabiliti dalla Costituzione in materia di acqua e servizi igienici.
k) La partecipazione degli utenti e della società civile [è prevista] in ogni istanza di pianificazione, gestione e controllo
l) Le personalità giuridiche statali sono le uniche che possono prestare in forma diretta ed esclusiva i servizi pubblici di acqua potabile ed igienici
CAPITOLO III
STRUMENTI
Artícolo 8- Costituiscono strumenti della Politica Nazionale dell'Acqua, fra gli altri:
a) La pianificazione a livello nazionale, regionale e locale, esercitata mediante piani che contengano le linee generali della politica di attuazione pubblica e privata in materia di acque. Detti piani saranno formulati obbligatoriamente e verranno valutati e revisati periodicamente.
b) I piani prevederanno altrsì i criteri relativi al bacino idrografico ed alla falda acquifera in accordo alla tabella di riferimento, ai molteplici usi dell'acqua e alle differenti diffide per ciascun uso
c) Il coordinamento istituzionale tra gli organismi competenti in materia di acqua
d) L'integrazione dell'informazione relativa alle risorse idriche e ai sistemi di acqua potabile e di servizi igienici nell'ambito di un Sistema Nazionale di Informazione Idrica.
e) La tresversalizzazione delle altre politiche pubbliche per i principi stabiliti in questa legge
f) La abilitazione e la fomazione per la partecipazione nella pianificazione, la gestione ed il controllo delle risorse idriche e dei sistemi di Acqua potabile ed igienici, che saranno promossi dalla Stato
g) Il costo per l'utilizzo previsto nell'articolo 3 numero 5 del decreto di Legge 14.859 del 15 diciembre 1978 (Codice relativo all'acqua). Detto costo sarà regolamentato dal potere esecutivo e avrà come obbiettivo la promozione di un uso efficiente dell'acqua così come la sua sostenibilità ambientale.
h) Le sanzioni e gli altri mezzi complementari. La destinazione del prodotto delle sanzioni di carattere pecuniario sarà regolamentato dal Potere esecutivo e avrà come obbiettivo la promozione di un uso efficiente dell'acqua così come la sua sostenibilità.
i) Gli incentivi di qualsiasi natura, per il suo uso sostenibile
j) L'ordinamento territoriale e le aree protette
k) La promozione dell'investigazione scientifica e tecnologica in materia di Acqua
CAPITOLO IV
Risorse Idriche
Artícolo 9- Le risorse idriche comprendono le acque continentali di transizione – intendendo con queste le acque che occupano la fascia costiera del Rio de la Plata e dell'Oceano Atlantico dove viene stabilito un intercambio dinamico fra le acque marittime e continentali
Artículo 10- La gestione delle risorse idriche ha come obbiettivo l'uso delle stesse in maniera sostenibile dal punto di vista ambientale e contemplerà la variabilità climatica e le situazioni di eventi estremi con la finalità di mitigare gli impatti negativi, in special modo verso la popolazione
Si deve intendere per sostenibile la condizione del sistema ambiente nel momento della produzione, rinnovazione e mobilitazione di sostanze o elementi della natura che minimizzano la generazione di processi di degradazione presenti e futuri
Artícolo 11- Le risorse idriche verranno gestite in forma integrata, assicurando la valutazione, amministrazione, uso e controllo delle acqua superficiali e sotterranee in senso sia qualitativo che uantitativo, con una visione multidisciplinare e diobiettivi multipli, orientata a soddisfare necessità e le richieste della società in materia di acqua
Artícolo 12- Si dovrà formulare un piano nazionale della gestione delle risorse idriche in consonanza con le altre politiche nazionali e settoriali vincolate. Questo Piano sarà rivisto periodicamente in considerazione i cambi riguardanti l'uso della risorsa e l'evoluzione delle conoscenza scientifiche e tecnologiche in materia di acque
CAPITOLO V
Acqua potabile e sistemi di trattamento
Artícolo 13- L'obbiettivo della politica in materia di acqua e sistemi di trattamento è quello di assicurare l'universalità di accesso sulla base che le ragioni di ordine sociale sono primarie su quelle di ordine economico
Il risanamento comprende la fognatura e altri sistemi previsti per l'evacuazione, trattamento e/o disposizione delle acque reflue. Si intende come sistema di trattamento idrico integrale: il trattamento delle acque; il drenaggio e la rete fognaria pluviale; il recupero e la disposizione dei residui solidi
Artícolo 14- Lo stato incentiverà l'efficienza nell'uso di acqua potabile e nei sistemi igienici, promuovendo l'uso razionale dell'acqua e avendo cura degli aspetti culturali ed educativi
Artícolo 15- Si dovrà elaborare un Piano Nazionale di Acqua Potabile e Risanamento Integrale che definirà i lineamenti generali ed i meccanismi e gli strumenti per la sua concretizzazione e rispetto, in coordinamento con gli organismi pubblici che per legge sono atti all'attuazione dei servizi di acqua potabile e di risanamento integrale
Il Piano dovrà formularsi in consonanza con le altre politiche nazionali e dipartimentali, vincolate, in particolare, con i piani delle falde idrografiche, così come con le politiche ambinetali, territoriali, sociali ed economiche. Dovrà essere periodicamente aggiornato.
Artícolo 16- Si terrà conto all'interno del Piano – fra gli altri aspetti – le differenti situazioni locali e regionali, le tecnologie più appropriate, le differenti capacità contributive e la gradualità e la progressività per l'implementazione
CAPITOLO VI
PARTICIPAZIONE
Artícolo 17- S'intende per partecipazione il processo democratico mediante il quale gli utenti e la società civile divengono attori fondamentali rispetto alla pianificazione, gestione e controllo delle risorse idriche, dell'ambiente e del territorio, rispettando le identità.
Artícolo 18- Gli utenti e la società civile hanno diritto a partecipare in maniera effettiva e reale nella formulazione, implementazione e valutazione dei piani e delle politiche che vengano stabilite.
CAPITOLO VII
INFORMAZIONE Y MONITORAGGIO
Artícolo 19- Il disegno, lo sviluppo e l'attuazione tecnologica del sistema di informazione integrata sulle risorse idriche, dei bacini idrografici e del ciclo ideologico, relazionato ad un Sistema Nazionale di Informazione Idrica, sarà orientato a facilitare la presa delle decisioni dei settori pubblico e privato per ciò che attiene la gestione ed il controllo
S'intende per bacino idrografico la delimitazione del terreno che raduna le acque che confluiscano verso una imboccatura comune.
S'intende per ciclo idorlogico il processo continuo di circolazione dell'acqua in uno spazio che si estenda verso l'atmosfera e sotto la corteccia terrestre. Si possono distinguere tre fasi: acqua oceanica di mari ed oceani, acqua atmosferica in forma di umidità dell'aria e delle nuvole, acqua continentale nella sua forma superficiale o subsuperficiale.
Artícolo 20- si dovrà definire un sistema nazionale di misurazione del ciclo idrologico e dei suoi usi, che verrà inconrporato al Sistema nazionale di Informazione Idrica. I dati provenienti da tale sistema dovranno essere pubblici, in accordo a quello stabilito dalla legislazione in materia.
Artícolo 21- Gli utenti, le cui attività possano danneggiare il ciclo idrologico, dovranno realizzare misurazioni in quantità e qualità e consegnarle alle autorità competenti, in accordo a ciò che è stabilito, senza pregiudizio delle competenze statali in materia.
CAPITOLO VIII
GESTIONE
Artícolo 22- In accordo con ciò che viene spresso nell'articulo 47 della Costituzione della repubblica in riferimento all'acqua, ambiente e territorio, e alla sua gestione sostenibile per ciò che riguarda i bacini ed integrata nel ciclo idrologico, dev'essere creata nell'orbita del Ministero dell’Ambiente, il Consiglio Nazionale dell'Acqua, Ambiente e Territorio, cui parteciperanno rappresentanti del govetno, utenti e società civile, ciascuno con pari rappresentanza
Il Consiglio Nazionale dell'Acqua, Ambiente e territorio sarà presiduto dal Ministero dell’Ambiente, e la sua vicepresidenza sarà esercitata dal Ministro dell'Allevamento, Agricoltura e Pesca, il Ministero dell'industria, Energia, Miniere e il Ministero della Difesa, attaverso le unità che siano competenti in: acqua, suolo, energia, metereologia
Artícolo 23- Il Consiglio nazionale dell'Acqua, Ambiente e Territorio avrà il compito di pianificare, regolare, arbitrare e deliberare in accordo con i principi e gli strumenti previsti dalla Lgge, ciò che sarà delineato in un Piano Nazionale dell'Acqua, Ambiente e Territorio, che dovrà otternere la corrispondente approvazione parlamentare.
Artícolo 24- Si costituiranno all'interno deiu Ministeri della casa, Ordinamento territoriale e Ambiente e como strategia di decentralizzazione, i Consigli Regionali delle risorse idriche, con il compito di pianificare e deliberare su tutte le tematiche relative all'acqua, in particolare ciò che attiene ai Piani regionali delle Risorse idriche. Il carattere transregionale delle risosrse idriche determina tre regioni idrohrafiche che coprono la totalità del territorio: Río Uruguay, Laguna Merín, e Río de la Plata e il suo fronte marittimo
Artícolo 25- I Consigli Regionali delle Risorse Idriche saranno presidiati dal Ministero della casa, Ordinamento Territoriale e dell'Ambiente, e la vicepresidenza de ciscuno di essi sarà commissionato al Ministero incaricato di amministrare le attività o la risorsa di maggiore importanza in ciascuna regione. Saranno integrati con rappresentanti di governo, utenti e società civile, ciascuno con uguale rappresentanza.
Il carattere internazionale dei Consigli Reionali transregionale implicherà la partecipazione del Ministero degli Esteri, assicurando al coordinamento con le corrispondenti rappresentazioni del paese nelle commissioni di confine e regionali.
Artícolo 26- Il Consiglio nazionale dell'Acqua, Ambiente e Territorio e i Consigli regionali delle Risorse idriche disporranno, per porre in atto le proprie competenze, di unità tecniche ministeriali, di enti e di unità decentralizzate che verranno stabilite.
Artícolo 27- I Consigli Regionali delle Risorse Idriche promuoveranno e coordinerannola formazione di Commissioni di bacini e Falde acquifere che permetteranno la sostenibilità della gestione locale delle risorse naturali, e amministreranno i potenziali conflitti per il loro uso. Dette Commissioni funzioneranno come consulenti dei Consigli Regionali e la loro integrazione assicurerà una amplia rappresentatività degli attori locali con presenza attiva nel territorio
Artícolo 28- Il potere esecutivo regolerà le funzioni del Consiglio nazionale dell'Acqua, Ambiente e Territorio e dei vari Consigli regionali delle Risorse Idriche in base al coordinamento amministrativo. A sua volta, indicherà la forma di integrazine dei Consigli.